Statuto AssoTLD

ART.1 – Denominazione e sede

È costituita l’Associazione denominata “AssoTLD” di seguito denominata Associazione, con sede legale in Viale Ippocrate, 23 – 00161 Roma.

ART.2 – Scopi e Operatività

L’Associazione, non ha finalità di lucro e politiche, ma si attiene ai seguenti scopi e compiti:

Promuove la tutela degli interessi collettivi degli associati e li rappresenta nei confronti delle Istituzioni Governative e di altra natura, in particolare con il Registro Italiano del ccTLD .it; cura ogni possibile attività di comunicazione intesa a rafforzare il rapporto degli associati sia con il consumatore, sia con le Istituzioni avanti descritte.

Promuove contatti per la stipula di accordi e convenzioni, per servizi, professionali, tecnici, commerciali, amministrativi, etc. con altri organismi e organizzazioni che perseguano gli stessi scopi, o scopi connessi, o comunque utili alle attività imprenditoriali degli Associati.

Promuove, in riferimento ai possibili vari rami di rischi scaturenti dall’esercizio dell’attività svolta dagli Associati, in particolare per la registrazione dei nomi a dominio, accordi e/o convenzioni tra banche o compagnie assicurative o altri organismi pubblici e privati, per la stipula di polizze fidejussorie, assicurative, etc.

Promuove iniziative, proposte e progetti di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti istituzionali cui sono demandate le scelte in ordine alla registrazione dei nomi a dominio e attività abbinate.

Interviene a tutela e salvaguardia degli interessi degli Associati sul piano legislativo, economico, e contrattuale nei confronti degli organismi preposti.

Promuove l’analisi del sistema legislativo italiano di settore individuando gli strumenti di raccordo con la disciplina comunitaria, in relazione ai temi di interesse degli Associati.

Promuove studi, convegni e incontri su temi e problematiche di interesse degli Associati, cercando di partecipare alle manifestazioni ed eventi ritenuti più interessanti.

Promuove l’informazione e la consultazione, con eventuale risposta ai quesiti, nei confronti degli Associati, sulle norme, i regolamenti ed i principi attinenti ai domini e materia connessa, sugli aspetti di natura tecnica, commerciale, organizzativa, amministrativa, fiscale, legale e legislativa, attraverso soprattutto il canale Internet, con utilizzazione di archivi, e-mail, circolari, siti web, ma anche attraverso l’utilizzo di riviste specializzate o altri canali di comunicazione.

Promuove una corretta sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle peculiarità e sulle problematiche delle imprese operanti nel settore, attraverso un rapporto con i media.

Interviene alla stesura del Contratto con il Registro Italiano per la registrazione dei nomi a dominio ed agli eventuali accordi integrativi, norme di condotta, regole, etc., fornendo assistenza e informazioni agli Associati.

Intraprende iniziative a tutela e salvaguardia del mercato dei nomi a dominio in sinergia con le principali associazioni di categoria.

Favorisce la formazione professionale degli associati e la costituzione di un Codice di Autodisciplina.

Rappresenta la generalità degli associati, quando ritenuto opportuno, in vertenze, giudizi e liti di varia natura, concernenti la tutela degli interessi collettivi.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti (mobiliari, immobiliari, finanziari, etc.) e le operazioni necessarie o utili alla realizzazione dello scopo Sociale, in particolare attraverso il Consiglio Direttivo, o le persone preposte, potrà: nominare delegati territoriali e/o di settore definendone i compiti, assumere e licenziare dipendenti e collaboratori, acquistare, o affittare, o prendere in concessione beni immobili e mobili in genere, ed altri beni immateriali, senza bisogno di particolari autorizzazioni, oltre quelle richieste dalla Legge e dal presente statuto.

L’Associazione potrà svolgere attività commerciali, occasionali o continuative, nei limiti ammessi dalla Legge e se necessario, o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, potrà aprire, anche delegando un incaricato, oltre al Codice Fiscale, anche una Partita IVA.

L’Associazione può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere territoriale e/o di settore, in armonia con i propri scopi Sociali e potrà comunque assumere partecipazioni, ammesse dalla Legge, in altri organismi, intraprendere rapporti con Banche, Poste, Istituti Finanziari e simili (per la gestione di conti correnti, normali, telematici, etc., fidi, etc.).

L’Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio fondo comune.

ART. 3 – Durata e Scioglimento

La durata dell’Associazione è illimitata; lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, la stessa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo o competente in materia, salvo diversa destinazione imposta o ammessa dalla Legge.

ART. 4 – Soci e Quote Associative

Possono aderire all’Associazione gli operatori, italiani ed esteri, con contratto relativo ai nomi a dominio con il Registro Italiano del ccTLD .it; nella terminologia del presente atto la parola associato equivale a socio.

Il rapporto associativo si costituisce normalmente per effetto e dal momento della delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, ad insindacabile giudizio dello stesso, della domanda presentata secondo lo schema societario; se il Consiglio Direttivo non si è espresso negativamente per una domanda di adesione, la stessa può essere però accettata anche dal Presidente o dal Vice-Presidente, ma nel caso in cui quest’ultimi non avessero tenuto conto di un verdetto di negazione da parte del Consiglio Direttivo, tale associazione potrà essere revocata e in ogni caso se le domande non saranno accettate dovranno essere restituite le relative somme corrisposte (senza ulteriori indennizzi).

L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di Legge e Statutari, normalmente fino al 31 Dicembre dell’anno in corso alla domanda di associazione (o eventualmente dell’anno successivo); nel caso in cui entro la scadenza (o nei giorni successivi), il Socio corrisponde la quota per il nuovo anno, l’associazione sarà da intendere rinnovata anche per quel nuovo anno, altrimenti si potrà intendere revocata.

La quota annuale di associazione è stabilita per il 2007 in 60,00 euro, per gli anni a venire sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa vale fino al 31 Dicembre dell’anno in corso, salvo diverse decisioni prese dal Consiglio Direttivo e potranno essere applicate quote che tengano conto di un minore numero di mesi utilizzati rispetto all’intero anno.

ART. 5 – Diritti e Doveri dei Soci

Il Socio ha diritto di partecipare e votare all’Assemblea dei Soci, di prendere parte alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e dalla Legge, a fruire delle informazioni e assistenza e di ogni altro servizio e supporto previsto ed erogato dall’Associazione.

Il Socio ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi Sociali, di attivarsi nella vita associativa e coloro che ricoprono le cariche associative hanno anche il dovere di adempiere i compiti ad esse inerenti, con lealtà, correttezza e diligenza.

ART. 6 – Cessazione del Socio

La qualità di Socio si perde:

  1. per scioglimento dell’Associazione;
  2. per violazione delle norme del presente Statuto, o per comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione e/o degli altri soci, o in quanto perturbatore dell’armonia Sociale; in tali casi a decidere per l’esclusione, oltre richieste di eventuali danni materiali o morali procurati, sarà il Collegio dei Probiviri, ove esistente, o l’Assemblea Ordinaria dei Soci con maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti.
  3. per decadenza, ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità;
  4. per morosità nel versamento delle quote associative;
  5. per recesso, in qualsiasi momento, da parte dello stesso Socio.

Il venir meno della qualifica di Socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio, i supporti e quant’altro legato all’Associazione e alla vita Sociale, pur permanendo l’obbligo del pagamento dei contributi associativi eventualmente maturati e non corrisposti e degli impegni presi, mentre non sarà resa, nemmeno in parte, la quota associativa, anche se non utilizzata.

ART. 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo
  4. il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
  5. il Consigliere Segretario
  6. il Consigliere Coordinatore
  7. il Collegio dei Probiviri, qualora esistente
  8. il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato

Le cariche elettive sono a tempo indefinito, normalmente durano almeno due anni fino al mese di Dicembre dell’anno successivo alla data di inizio, quelle stabilite nell’Atto Costitutivo a tempo indeterminato, fino alle dimissioni, o revoca, o variazione da parte dell’Assemblea dei Soci, in ogni caso perdurano fin tanto che gli organi preposti non nominano i nuovi candidati, ma decadono nel caso in cui l’interessato sia assente ingiustificato per almeno cinque sedute consecutive di propria competenza, o naturalmente in caso di dimissioni.

Possono essere investiti di cariche sociali anche soggetti non soci dell’Associazione.

ART. 8 – Assemblea dei Soci

All’Assemblea dei Soci (denominata anche semplicemente Assemblea) possono intervenire tutti i Soci, maggiorenni, in regola con il pagamento dei contributi associativi, titolari o rappresentanti legali dell’organismo associato o delegati da questi e facenti parte della struttura dello stesso organismo; ciascun socio, che ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare mediante delega ad altro Socio, il quale non può utilizzarne più di cinque.

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci possono essere di due tipi: ordinarie (convocate almeno una volta l’anno, o meglio due volte, per esempio ad Aprile e Dicembre) e straordinarie e sono convocate, in uno di questi due tipi, secondo le esigenze, dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, o se reputate necessarie anche per decisione congiunta del Presidente e del Vice-Presidente, o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci effettivi, oppure, ma solo per le assemblee ordinarie, di tutti i membri del Collegio dei Probiviri, infine quando necessario per Legge.

I Soci potranno eventualmente intervenire anche in teleconferenza ove disponibile.

Pervenuta al Comitato Direttivo una richiesta idonea di convocazione di Assemblea, il Presidente e/o il Vice-Presidente, o in assenza di questi uno o più Consiglieri, devono convocare l’Assemblea (salvo impossibilità) entro i 30 giorni successivi.

L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni liberi prima dell’Assemblea, a mezzo di fax e/o e-mail, o altro mezzo telematico, o idoneo, eventualmente per raccomandata, agli indirizzi comunicati dai Soci e negli stessi termini deve essere visualizzato in una pagina web, nel sito ufficiale dell’Associazione;

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, ora e data dell’Assemblea, nonché le stesse indicazioni relative alla eventuale possibile seconda convocazione.

I Soci non potranno reclamare nel caso in cui, per disguidi aleatori, non siano venuti a conoscenza della convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea in cui sono presenti tutti i Soci e il Consiglio Direttivo al completo, è ritenuta totalitaria e valida anche senza la dovuta convocazione.

L’Assemblea nomina per il suo svolgimento il Presidente, compito normalmente assegnato al Presidente o al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, o ad un Socio, inoltre nomina anche il Segretario dell’Assemblea, anche non Socio, ma normalmente un Consigliere ed eventualmente uno o più scrutatori anche non Soci.

ART. 9 – Assemblee dei soci: validità

Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie.

Le riunioni dell’Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei Soci effettivi, in persona o per delega, mentre in seconda convocazione (distanziata di almeno un giorno dalla prima e non più di trenta) sono valide qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.

Le riunioni dell’Assemblea Straordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci effettivi, in persona o per delega, mentre in seconda convocazione (distanziata di almeno un giorno dalla prima e non più di trenta) sono valide quando sia presente, di persona o per delega, almeno il 50% più uno dei Soci effettivi.

Il computo dei partecipanti è effettuato alla scadenza di trenta minuti dopo l’ora di apertura dei lavori indicata nell’avviso di convocazione.

Il Presidente dell’Assemblea stabilisce di volta, in volta, le modalità di votazione (palese, segreta, etc.), salvo che l’Assemblea con la maggioranza dei soci (esclusi dal totale dei presenti gli astenuti) decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto o dalla Legge.

A ciascun partecipante spetta un voto, oltre a quelli dei rappresentati, e le deliberazioni sono adottate, salvo i casi specifici previsti dallo Statuto o per Legge, a maggioranza dei votanti (comprese le deleghe ed esclusi dal totale dei presenti gli astenuti); per le modifiche statutarie è necessario, in Assemblea Straordinaria, il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i Soci effettivi.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto di chi presiede l’Assemblea, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta; in caso di parità di voto alle elezioni delle cariche Sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

ART. 10 – Assemblea dei soci: competenze

L’Assemblea, in seduta Ordinaria:

  1. stabilisce gli orientamenti organizzativi dell’Associazione;
  2. elegge periodicamente il Consiglio Direttivo con assegnazione delle cariche: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Coordinatore ed eventuali altre cariche e ne stabilisce gli eventuali compensi;
  3. elegge, eventualmente, i componenti del Collegio dei Probiviri e ne stabilisce gli eventuali compensi;
  4. elegge, eventualmente, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce gli eventuali compensi;
  5. approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  6. approva il bilancio preventivo ed interviene eventualmente sul contenuto del Regolamento Associativo formulato dal Consiglio Direttivo, composto da vari punti in attinenza con lo Statuto (entità dei contributi associativi e modalità di corresponsione, organizzazione, etc.);
  7. può deliberare sull’espulsione dei soci;
  8. delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, per Legge o su idonea richiesta.

L’Assemblea, in seduta Straordinaria, delibera, oltre che negli altri casi necessari, per:

  1. modificare il presente Statuto;
  2. sciogliere l’Associazione.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri, tra i quali il Presidente, che normalmente lo presiede, il Vice-Presidente e altri Consiglieri in numero da 4 a 15 (compreso il Presidente e il Vice), eletti dall’Assemblea dei Soci (salvo alla fondazione nominati nell’Atto Costitutivo) con le rispettive eventuali cariche specifiche, tra queste anche quella del Segretario e Coordinatore; nel caso in cui una o entrambi di queste due ultime cariche venissero a mancare, il Presidente e il Vice-Presidente congiuntamente potranno nominare alla stessa carica specifica altro Consigliere, se esistente, ma qualora il numero degli stessi dovesse scendere sotto a quattro, quelli rimasti dovranno convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei Soci per porvi rimedio (con le nuove assegnazioni delle cariche specifiche).

ART. 12 – Convocazione e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o eventualmente dal Vice-Presidente, ogni volta lo ritengano opportuno, normalmente tre volte (minimo due) l’anno, tramite avviso di convocazione che deve contenere l’indicazione del luogo, ora, data e l’ordine del giorno della riunione e che deve essere spedito almeno otto giorni liberi prima (in caso di urgenza ridotti a quattro), a mezzo fax e/o e-mail, o raccomandata, o telegramma, o altro mezzo telematico o idoneo, agli indirizzi comunicati dagli interessati e negli stessi termini deve essere visualizzato in una pagina web, nel sito ufficiale dell’Associazione.

I Consiglieri non potranno reclamare nel caso in cui, per disguidi aleatori, non siano venuti a conoscenza della convocazione dell’Assemblea ed alla stessa potranno eventualmente intervenire anche in teleconferenza (ovviamente se disponibile).

Le riunioni regolarmente convocate sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo e se non convocate purché siano totalitarie, ovvero siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo; non sono ammesse deleghe, ciascun membro ha diritto ad un voto e le delibere sono valide se prese con la maggioranza dei presenti, esclusi nel conteggio gli astenuti.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la mozione si intenderà respinta.

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dallo Statuto e dall’Assemblea dei Soci, svolge i seguenti compiti:

  1. detta i criteri di sviluppo dell’Associazione e gestisce la stessa;
  2. in armonia con il presente Statuto formula periodicamente il Regolamento Associativo che può riguardare tutti gli aspetti organizzativi e stabilisce lo schema di adesione e l’entità delle quote associative, con relativa scadenza e rinnovo;
  3. predispone annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo con le relazioni e documenti necessari;
  4. delibera su tutti gli atti di rilevante interesse per l’Associazione e di straordinaria amministrazione;
  5. può delegare ad uno o più dei suoi membri (o ad altri) tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest’ultimo caso i limiti della delega; inoltre può conferire a dipendenti, a collaboratori e a terzi, procure per singoli atti o categorie di atti.

ART. 13 – Presidente e Vice del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di Legge e Statutario, ha poteri di firma per l’ordinaria e straordinaria amministrazione ed è rieleggibile; gli stessi poteri e le stesse regole, quando non contrastano con quanto stabilito dalla legge, valgono per il Vice-Presidente, ma in caso di opinioni divergenti vale quella del Presidente, salvo che non si ricorra al Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice-Presidente possono tra l’altro e anche disgiuntamente tra loro:

  1. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedi-menti necessari al conseguimento di quanto deciso e dei fini Sociali;
  2. vigilare sull’andamento generale dell’Associazione, in particolare sugli atti amministrativi;
  3. redigere la relazione gestionale da presentare al Consiglio e all’Assemblea;
  4. agire e resistere in giudizio e nominare avvocati, procuratori, etc., alle liti e agli accordi in caso di impedimento del presidente;
  5. instaurare rapporti finanziari con Banche, Poste, Istituti di Credito, Finanziari e simili, gestire conti correnti, anche con fidi e svolgere con tali organismi, anche attraverso delegati, tutte le operazioni ritenute opportune, previa delibera del Consiglio Direttivo;
  6. compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell’interesse delle finalità dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

In casi di particolare necessità o urgenza possono sostituirsi al Consiglio Direttivo riferendo allo stesso per la ratifica del proprio operato, alla prima riunione successiva.

Nel caso in cui venisse a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo potrà continuare a funzionare con il Vice-Presidente, ma entro un tempo abbastanza breve dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci che provvederà all’elezione del nuovo Presidente; tale Assemblea dovrà essere convocata con celerità nel caso in cui venissero a mancare il Presidente e il Vice-Presidente contemporaneamente.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’Associazione e ad un eventuale compenso stabilito dall’Assemblea dei Soci.

ART. 14 – Consigliere Segretario

Il Consigliere Segretario tiene i contatti, per la normale amministrazione, con i soci, i vari organi in carica, i dipendenti, i collaboratori e altre entità esterne (fornitori, etc.), nei cui confronti può essere delegato dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, o dal Vice-Presidente anche per specifici atti e operazioni di particolare importanza, inoltre potrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, nei confronti di Banche, Poste, Istituti di Credito, Finanziari e simili, per tutte le operazioni di pertinenza; si interessa del buon funzionamento dell’Associazione, può gestire la cassa, compilare la prima nota e si interessa, insieme agli altri Consiglieri, di tutti i libri e documenti obbligatori o importanti della società.

Cerca di partecipare a tutte le assemblee societarie assumendone normalmente le funzioni di Segretario.

Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’Associazione e ad un eventaule compenso stabilito dall’Assemblea dei Soci.

ART. 15 – Consigliere Coordinatore

Può svolgere le stesse funzioni con gli stessi riconoscimenti del Segretario, ma in particolare si interessa dell’organizzazione, dei progetti, delle iniziative e della struttura dell’Associazione e della coordinazione delle varie attività.

Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’Associazione e ad un eventaule compenso stabilito dall’Assemblea dei Soci.

ART. 16 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, preferibilmente gli ultimi Presidenti o eventualmente Vice-Presidenti (se ovviamente esistenti e disponibili), eletti dall’Assemblea Ordinaria dei soci, ha il compito di giudicare in merito ai rapporti fra l’Associazione ed i singoli Soci per quanto riguarda l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti esistenti e valutare che il comportamento sia corretto da parte di tutti i componenti ed eventualmente sentenziare l’esclusione del socio.

Il Collegio dei Probiviri, eletto, se necessario e/o ritenuto opportuno, dall’Assemblea dei soci, è presieduto dal Membro anagraficamente più anziano che funge da Decano, dura in carica normalmente fino al 31 Dicembre dell’anno successivo alla data di inizio ed i suoi Membri sono rieleggibili.

Il Decano convoca il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta pervenuta da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei Soci effettivi, e stabilisce la data, il luogo e l’ordine del giorno della riunione dei Probiviri, alla quale si potrà partecipare, se disponibile, anche in teleconferenza (sono sempre valide le assemblee totalitarie).

Il Collegio dei Probiviri valuta le circostanze relative al Socio in esame, lo può convocare e successivamente può emettere un provvedimento, normalmente di revoca permanente, o temporanea.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice, alla presenza dei suoi tre Membri, o se presenti solo due con il parere concorde di entrambi.

Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica e nella prima riunione successiva dell’Assemblea dei Soci, ne viene data comunicazione agli stessi.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’Associazione e ad un eventuale compenso stabilito dall’Assemblea dei Soci.

ART. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori, se ritenuto opportuno dall’Assemblea Ordinaria dei soci, o necessario a termini di Legge, è composto da uno o più membri, con le caratteristiche richieste dalla Legge, non facenti parti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, proposti dal Presidente del Consiglio Direttivo (o dal Vice in sua assenza) e nominati dall’Assemblea dei soci; salvo revoca da parte di quest’ultima, durano normalmente in carica fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di inizio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la correttezza della gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell’Associazione, di esaminare il bilancio consuntivo e di predisporre una relazione annuale da sottoporre all’Assemblea dei Soci in occasione dell’approvazione di tale bilancio.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’Associazione e ad un eventaule compenso stabilito dall’Assemblea dei Soci.

ART. 18 – Esercizio sociale e bilancio annuale

L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno (escluso ovviamente quello del 2007 che inizia il giorno della costituzione) e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

L’Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, o bilancio secondo le disposizioni del presente Statuto e di Legge.

ART. 19 – Disposizioni finali e Norme transitorie

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al presente Statuto sono considerati Soci fondatori coloro che risultano inseriti nell’Atto Costitutivo dell’Associazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo attribuire la qualifica di Socio Fondatore a coloro che aderiranno alla associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione.

Nel corso della prima Assemblea dei soci potranno essere nominato altri 2 consiglieri anche in ragione del numero delle nuove adesioni intervenute dopo la la data di costituzione dell’Associazione.

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data della costituzione della Associazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di Legge in materia.